venerdì 22 febbraio 2013

QUALE SAREBBE IL FUTURO DELL'IMPIANTO?



Leggendo l'articolo di Giovanni Tizian pubblicato oggi dalla Gazzetta di Modena (complimenti per l'approfondimento!), il pensiero corre alle interminabili discussioni, alle manifestazioni, alle assemblee generali, dove il Comitato ha spiegato e rispiegato tutto l'iter complicatissimo che potrebbe portare alla costruzione dell'inceneritore; sembra assurdo che dei semplici cittadini debbano fare tutta questa fatica, smontando ogni documento parola per parola, semplicemente per evitare che un imprenditore di questo calibro possa costruire un potente inceneritore davanti ad un paese e ad una scuola materna.
Tuttavia, dopo l'ultima sentenza del TAR il Comitato è costretto ad intensificare la propria azione.
Siamo di nuovo al punto di partenza, è necessario accertare le responsabilità dei funzionari, dei tecnici ed amministratori che hanno creato le condizioni al contorno affinché tale progetto potesse inserirsi nel nostro territorio.
Non vogliamo fare il processo alle intenzioni, ma ognuno di noi ricorda con preoccupazione il documento in .pdf che fino ad Agosto 2011 era tranquillamente scaricabile (ora sostituito da una versione censurata) dal sito www.uccellari.it, in cui comparivano camion pieni di rifiuti ed elenchi di materiali incompatibili con la zona agricola e "le morbide curve dell'Appennino". 


foto del 06-12-2006 - clicca qui per vedere com'era prima

domenica 17 febbraio 2013

ASSEMBLEA GENERALE

E' convocata l'ASSEMBLEA GENERALE DEL COMITATO per
Venerdì 1 Marzo 2013 ore 20:30
presso il ristorante Piè dei Monti di San Dalmazio.

ODG:
- Sentenza del 11-02-2013: Accoglimento del ricorso al TAR Rg. 96/2012
- Analisi della situazione attuale
- Discussione sulle prossime azioni del Comitato

Siete pregati di partecipare numerosi, in particolare sono invitati i firmatari del ricorso Rg. 1222/2011 promosso dal Comitato in data 9-11-2011.

Grazie
il presidente
Enrico Bussei

P.S.: Uno spunto di riflessione per tutti: per quale motivo, dopo un anno e mezzo dalla presentazione della nostra istanza di autotutela, nessuno ha ancora preso in esame la legittimità degli atti autorizzativi originali, come più volte richiesto dal Comitato?

martedì 12 febbraio 2013

COMUNICATO STAMPA

Se l'obiettivo era quello di impedire la costruzione dell'inceneritore, è evidente il fallimento della strategia di Comune e SUAP. 
Non sappiamo cosa farà ora il Comune di Serramazzoni, se impugnerà la sentenza in Consiglio di Stato o se abbandonerà i cittadini residenti al loro destino; dopo un primo incontro introduttivo col Commissario (a fine Agosto 2012) avevamo chiesto un altro appuntamento a metà Gennaio 2013 (prima dell'udienza di merito del 24 Gennaio) ma non abbiamo ancora avuto riscontro.
Fino ad oggi, nella vicenda inceneritore San Dalmazio, la Dott.ssa Carmen Castaldo ha ritenuto di confermare la strategia della precedente Amministrazione (impostata dal Geom. Tagliazucchi, dalla Dott.ssa Fornari e dall'Avv. Della Fontana), nonostante i nostri inviti e nonostante la nostra costituzione in giudizio come parte resistente.
Il Comitato ha posto delle questioni di merito relative a molteplici profili di illegittimità che caratterizzavano gli atti autorizzativi originali.
Ricordiamo in particolare l'iter autorizzativo "casalingo" seguito: un permesso di costruire per un "sedicente capannone agricolo" rilasciato in tempi rapidissimi dal Comune di Serramazzoni, seguito immediatamente dalla presentazione di una DIA per il cambio di destinazione d'uso, in parte approvata presso lo SUAP della Comunità Montana del Frignano. Tale iter comunque è sempre stato al di fuori di una normale autorizzazione unica in Provincia di Modena (mai presentata), che invece sarebbe stata obbligatoria per un impianto così potente (1000 kW elettrici e 8000 kW termici, NON in assetto cogenerativo) e che avrebbe bruciato anche rifiuti.
Purtroppo, come si può leggere dalla sentenza pubblicata oggi sul nostro blog, il TAR esclude dall'esame del collegio "gli ulteriori vizi" imputati dal Comitato per motivi puramente formali, quindi non entrando nel merito dei contributi portati dal Comitato stesso, tuttavia leggendo attentamente tra le righe della sentenza emergono alcuni dubbi anche sulla legittimità dei titoli originali.
Nella sentenza il TAR invalida gli atti di annullamento e archiviazione di Novembre 2011 prodotti dal Comune e dal Suap, condannando l'Amministrazione alla trasmissione alla Provincia di Modena della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla volturazione della DIA e all'esame della domanda di autorizzazione allo svincolo idrogeologico, dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni, infine le spese legali saranno compensate (quindi ogni parte si paga il proprio legale).
Sostanzialmente il Comitato si ritrova nella stessa situazione di Novembre 2011, quando col nostro ricorso Rg.1222/2011 chiedevamo l'annullamento della DIA. 
L'annullamento e l'archiviazione di Comune e Suap invece non hanno portato alcun beneficio alla nostra causa, hanno purtroppo complicato tutta la situazione determinando una ingiustificata perdita di tempo e di denaro, sia per il comitato sia per la collettività.

IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DI MINOZZI / MBE

Pubblichiamo la sentenza di merito del 11-02-2013 :


N. 00096/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso n. 96 del 2012 proposto da Stefania Minozzi e da Modena Bio Energy S.r.l. Società agricola, in persona del legale rappresentante Carlo Alberto Martinelli, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Stefania Malagodi ed elettivamente domiciliate in Bologna, via Murri n. 48, presso lo studio dell’avv. Andrea Stevanin;
contro
il Comune di Serramazzoni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Della Fontana, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;
la Comunità montana del Frignano - Sportello Unico intercomunale per le Attività produttive, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Comitato civico di San Dalmazio a tutela della salute e dell’ambiente, in persona del Presidente Enrico Bussei, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Fregni ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Farini n. 30, presso lo studio dell’avv. Stefano Vanni;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. 6329 del 16 novembre 2011, con cui lo Sportello Unico intercomunale per le attività produttive presso la Comunità montana del Frignano e il Comune di Serramazzoni hanno disposto l’annullamento d’ufficio della DIA prot. SUAP n. 4927 del 14 settembre 2010 e dell’atto SUAP prot. n. 785 del 12 febbraio 2011, inibendo al titolare della suindicata DIA l’esecuzione dei relativi lavori;
delle note della Provincia di Modena prot. n. 88996 del 10 ottobre 2011 e prot. n. 90522 del 14 ottobre 2011;
del provvedimento prot. n. 6263 dell’11 novembre 2011 (con cui lo Sportello Unico intercomunale per le Attività produttive presso la Comunità montana del Frignano ha archiviato la domanda presentata dalla Modena Bio Energy S.r.l. Società agricola per la voltura a suo nome della DIA prot. SUAP n. 4927 del 14 settembre 2010), nonché della nota prot. n. 12902 del 10 novembre 2011 del Comune di Serramazzoni (assunta a prot. generale SUAP n. 6236 del 10 novembre 2011), della nota SUAP prot. n. 5989 del 21 ottobre 2011, della nota SUAP prot. n. 5816 dell’11 ottobre 2011, della nota SUAP prot. n. 5279 del 12 settembre 2011, delle note del Comune di Serramazzoni prot. n. 10374 del 9 settembre 2011 e prot. n. 9860 del 29 agosto 2011;
della comunicazione dello Sportello Unico intercomunale per le Attività produttive presso la Comunità montana del Frignano prot. n. 80/11 del 23 novembre 2011, di improcedibilità dell’istanza presentata in data 28 luglio 2011 da Stefania Minozzi, ai sensi del d.P.R. n. 447/98, per l’autorizzazione in sanatoria all’esenzione temporanea dal vincolo idrogeologico per cambio di destinazione d’uso di edifici agricoli in conseguenza dell’installazione di un impianto di produzione di bioenergia;
………………….per la condanna………….
al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva, depositata in data 25 luglio 2012, da valere anche come atto recante “motivi aggiunti”;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Serramazzoni e del Comitato civico di San Dalmazio a tutela della salute e dell’ambiente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO
In qualità di rappresentante del soggetto proprietario di area ubicata in via Corniola-Grocci di San Dalmazio di Serramazzoni, la sig.ra Stefania Minozzi otteneva in data 26 giugno 2010 un permesso di costruire per la realizzazione di edifici ad uso agricolo, cui faceva seguire la presentazione, in data 14 settembre 2010, di una d.i.a. (in variante) per l’installazione di un impianto di produzione di bioenergia derivante da biomasse; a séguito, poi, dell’avvenuta acquisizione dei necessari pareri favorevoli da parte degli enti competenti – che avevano a tale scopo esaminato anche i documenti e i chiarimenti forniti dall’interessata –, con atto prot. n. 785 del 12 febbraio 2011 lo Sportello Unico intercomunale per le Attività produttive presso la Comunità montana del Frignano comunicava la conclusione del procedimento e l’ammissibilità della d.i.a., pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri, e con la precisazione che prima della richiesta del certificato di agibilità si sarebbe dovuta conseguire l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs. n. 152 del 2006. Successivamente, l’area interessata dall’intervento edilizio veniva alienata alla Modena Bio Energy S.r.l. Società agricola, che in data 16 agosto 2011 presentava al Comune di Serramazzoni una domanda di voltura a proprio nome del permesso di costruire e della d.i.a. in variante, ricevendo però reiterate richieste di esibizione di più documenti (richieste provenienti anche dallo Sportello Unico intercomunale per le Attività produttive presso la Comunità montana del Frignano), compresi atti già allegati alla d.i.a. Indi, alla luce di chiarimenti forniti dalla Provincia di Modena (v. note prot. n. 88996 del 10 ottobre 2011 e prot. n. 90522 del 14 ottobre 2011), lo Sportello Unico intercomunale per le attività produttive presso la Comunità montana del Frignano e il Comune di Serramazzoni disponevano l’annullamento d’ufficio della d.i.a. e della comunicazione del 12 febbraio 2011 (intervento in autotutela richiesto dal Comitato civico di San Dalmazio a tutela della salute e dell’ambiente), con conseguente inibizione all’esecuzione dei relativi lavori (v. atto prot. n. 6329 del 16 novembre 2011), motivando la decisione con la circostanza che il previsto impiego del “compost” faceva acquisire all’impianto le diverse caratteristiche di un inceneritore di rifiuti, soggetto ad una specifica procedura autorizzatoria; inoltre, con provvedimento prot. n. 6263 dell’11 novembre 2011 lo Sportello Unico intercomunale per le Attività produttive presso la Comunità montana del Frignano archiviava la domanda di voltura della d.i.a., per poi dare altresì comunicazione alla ditta dell’improcedibilità dell’istanza presentata in data 28 luglio 2011 dalla sig.ra Minozzi ai fini dell’autorizzazione in sanatoria all’esenzione temporanea dal vincolo idrogeologico per il cambio di destinazione d’uso degli edifici agricoli conseguente all’installazione dell’impianto di produzione di bioenergia (v. atto prot. n. 80/11 del 23 novembre 2011).
Avverso le suindicate determinazioni hanno proposto impugnativa le ricorrenti. Deducono la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per non essere state esaminate le loro osservazioni e comunque per non emergere nessuna indicazione utile a comprendere le ragioni che avevano indotto l’Amministrazione a respingerle, risultando sussistente anche il vizio di difetto di motivazione, a fronte in particolare della documentazione tecnica depositata dalle interessate ma non presa in considerazione nelle determinazioni conclusive; imputano, poi, all’Amministrazione di non avere tenuto conto dell’effettiva tipologia di biomasse da utilizzare nell’impianto – quale desumibile dalla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera –, e di non avere quindi considerato che la stessa rientra tra i “materiali vegetali” di cui alla sez. 4 dell’all. X del d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che non si tratterebbe nella circostanza di un inceneritore di rifiuti quanto piuttosto di un impianto diretto a produrre energia da fonti rinnovabili, e che, per non costituire esso un pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, risulterebbe quindi violato il disposto dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990, essendosi il privato già autonomamente conformato alle indicazioni dell’Amministrazione provinciale circa la tipologia di biomasse da utilizzare nell’impianto; denunciano, ancora, l’inosservanza dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, per essere stata omessa una compiuta comparazione degli interessi coinvolti, non solo dell’interesse privato, ma anche di quello pubblico in ragione del favor per tali impianti ricavabile dalla normativa sia nazionale che europea; censurano, inoltre, l’assunto per cui il “compost”, quando destinato alla combustione, andrebbe classificato come rifiuto e il relativo impianto andrebbe dunque sottoposto alla disciplina in tema di gestione dei rifiuti, così come errata sarebbe la conclusione per cui la successiva operazione di combustione del syngas, per essere esso ottenuto attraverso l’utilizzo di un combustibile non ammesso dalla parte V del Codice ambientale, rientrerebbe nell’ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti; si dolgono, infine, dell’intervenuto indebito riesame dei presupposti relativi al rilascio del titolo abilitativo originario, giacché in sede di esame dell’istanza di voltura, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001, l’Amministrazione dovrebbe in realtà limitarsi ad accertare l’avvenuto trasferimento del diritto reale o personale che aveva giustificato la concessione di quel titolo. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna delle Amministrazione intimate, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), cod.proc.amm., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio (in particolare disponendo: a) la trasmissione alla Provincia di Modena della domanda di autorizzazione all’emissione in atmosfera al fine del relativo esame e dell’adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché la prosecuzione delle opere di realizzazione dell’impianto; b) la volturazione a favore della Modena Bio Energy S.r.l. Società agricola della DIA prot. SUAP n. 4927 del 14 settembre 2010 nonché dell’atto SUAP prot. n. 785 in data 12 febbraio 2011; c) l’accoglimento della domanda di autorizzazione allo svincolo idrogeologico di cui alla nota SUAP prot. n. 4626 e prot. n. 4731 del 3 agosto 2011), con riserva di presentazione in corso di causa della domanda di condanna al risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Serramazzoni, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare delle ricorrenti veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 8 marzo 2012 (ord. n. 139/2012), ai limitati fini dell’immediata fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod.proc.amm.
In data 25 luglio 2012 le ricorrenti depositavano una memoria difensiva (notificata alle altre parti del giudizio) dichiaratamente da valere anche come atto recante “motivi aggiunti”, con cui veniva formulata una dettagliata domanda di risarcimento dei danni.
Si è poi costituito in giudizio il Comitato civico di San Dalmazio a tutela della salute e dell’ambiente – che in data 8 settembre 2011 aveva richiesto l’annullamento in autotutela del titolo edilizio –, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 24 gennaio 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Ritiene il Collegio di doversi innanzi tutto occupare delle questioni che riguardano l’annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi a seguito di d.i.a. Secondo il Comune di Serramazzoni e lo Sportello Unico intercomunale per le attività produttive presso la Comunità montana del Frignano, in particolare, il realizzando impianto di produzione di energia elettrica da biomasse, in quanto destinato alla combustione di “compost”, dovrebbe essere più propriamente qualificato come un inceneritore di rifiuti e quindi assoggettato alla relativa disciplina (d.lgs. n. 133/2005), con conseguente esclusione della procedura relativa all’installazione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili. Le ricorrenti censurano sotto più profili tale decisione, invocandone l’annullamento.
Orbene, a fronte di un’iniziale relazione tecnica (dell’allora proprietaria), presentata il 18 novembre 2010 allo Sportello Unico, in cui si affermava che “…la Biomassa utilizzata in prevalenza sarà COMPOST …”, la relazione tecnica successivamente allegata alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 13 ottobre 2011 è pervenuta a precisare (pag. 10) che le biomasse utilizzate sarebbero state unicamente i materiali vegetali di cui alla parte II, sezione 4, dell’all. X del d.lgs. n. 152 del 2006 – ovvero i combustibili ammessi per gli impianti ivi disciplinati –, e alla stessa tipologia di materiali hanno fatto riferimento le osservazioni contestualmente presentate dalle ricorrenti allo Sportello Unico nell’ambito del procedimento avviato con la comunicazione relativa alla verifica della legittimità della d.i.a. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, risolvendosi in un vero e proprio impegno del privato ad impiegare materiali diversi dal “compost”, avrebbe dovuto essere valutata dall’Amministrazione come elemento utile alla corretta e definitiva qualificazione dell’impianto in questione, alla luce delle puntuali precisazioni formulate dalla Provincia di Modena (che aveva sottolineato la necessità che le biomasse utilizzate fossero classificabili come “combustibili” e non come “rifiuti”) e tenuto altresì conto del fatto che l’originaria indicazione del privato non si presentava in sé incompatibile con una scelta che, escludendo il “compost” (prevalente e non unico materiale), circoscrivesse ex post i “materiali in ingresso” alle altre tipologie di sostanze a suo tempo considerate; nell’atto di autotutela, invece, si è ingiustificatamente insistito sull’uso del “compost”, senza tenere conto delle dichiarazioni conclusive delle ricorrenti, certamente idonee a vincolarle allo svolgimento della relativa attività nel rispetto di parametri di condotta che, anche in virtù della portata dell’emananda autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera (se e quando rilasciata), il titolo abilitativo avrebbe in tal modo imposto loro, pena l’irrogazione delle sanzioni conseguenti all’eventuale esercizio di un’attività difforme da quella consentita.
Ne deriva, assorbite le restanti censure, l’illegittimità dell’atto di autotutela e, quindi, il suo annullamento. Esulano, invece, dall’esame del Collegio, perché non dedotti nella forma necessaria ad instaurare un regolare contraddittorio e ad ampliare l’oggetto del giudizio, gli ulteriori vizi che il controinteressato – mediante semplici memorie difensive non notificate (deposito del 18 settembre e del 19 dicembre 2012 e del 2 gennaio 2013) – imputa al titolo abilitativo formatosi a mezzo di d.i.a.
Altre doglianze investono l’atto con cui, in ragione della mancata produzione di taluni documenti richiesti alla Modena Bio Energy S.r.l. Società agricola, si è disposta l’archiviazione dell’istanza di voltura della d.i.a. Secondo l’Amministrazione comunale si trattava della necessaria verifica della sussistenza dei prescritti requisiti soggettivi in capo alla ditta subentrante; secondo le ricorrenti, invece, si sarebbe inteso operare un indebito riesame dei presupposti oggettivi del titolo abilitativo.
La questione è fondata.
Come è stato anche chiarito in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione comunale, la documentazione richiesta (attestazione dell’eventuale possesso della qualifica di imprenditore agricolo; dichiarazione circa la rispondenza agli standard dovuti ai sensi degli artt. 16.B e 16.1, co. 3, n.t.a. del piano regolatore; nuova bozza di convenzione) sottintendeva la convinzione che alla ditta fosse stata ceduta solo una parte dell’area di proprietà dell’intestatario del titolo abilitativo, sicché veniva in rilievo la disciplina di cui all’art. 16 delle n.t.a. del piano regolatore generale, ed in particolare la necessità che per le costruzioni non residenziali in zona agricola fossero rispettate le superfici minime di intervento di cui all’art. 16.1, co. 3 (richiamate dall’art. 16.B), ovvero che fosse nella fattispecie elevata da 60.000 mq. a 100.000 mq. la superficie dell’area interessata dal vincolo di inedificabilità per l’installazione dell’impianto di produzione di bioenergia, a fronte dell’avvenuto frazionamento dell’azienda ceduta alla Modena Bio Energy S.r.l. Società agricola. In realtà, la circostanza che, per effetto della d.i.a., l’intervento edificatorio avesse perso la caratterizzazione “agricola” dell’originario titolo abilitativo e da quel momento si connotasse unicamente come realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – impianti che entro certi limiti l’ordinamento prevede possano essere ubicati anche nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici (v. art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003) – fa sì che non acquisisca più rilievo la tipologia di azienda collegata all’intervento, oramai estraneo alle categorie considerate dalla disciplina di piano invocata dall’Amministrazione. Se, dunque, nel dichiarare ammissibile la d.i.a., l’Amministrazione aveva a suo tempo ritenuto sussistente la compatibilità urbanistica dell’impianto (corretta o meno fosse tale valutazione), in sede di voltura del titolo abilitativo non vi era ragione per riesaminare profili soggettivi a questo punto svincolati dai presupposti di cui all’art. 16 delle n.t.a. del piano regolatore generale, né evidentemente era possibile rivalutare i presupposti oggettivi dell’intervento (essendone operazione preclusa in fase di “volturazione”).
Ne consegue l’illegittimità dell’atto di archiviazione dell’istanza di voltura della d.i.a. e, quindi, il suo annullamento, anche per non risultare fondata l’eccezione di tardività rispetto ai vari atti recanti la richiesta di produzione dei documenti, essendo gli stessi di natura endoprocedimentale e quindi capaci di effetto lesivo solo al momento della conclusione negativa del procedimento. Per quanto già detto (proposizione a mezzo di mera memoria difensiva), non sono invece suscettibili di esame gli autonomi profili di illegittimità che inficerebbero il titolo abilitativo formatosi a mezzo di d.i.a. per ragioni che il comitato controinteressato (v. memoria depositata il 18 settembre 2012) pone in relazione alla disciplina urbanistica delle aree agricole.
Dall’annullamento dell’atto di autotutela e dell’atto di archiviazione dell’istanza di voltura della d.i.a. scaturisce l’annullamento anche dell’atto recante la declaratoria di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione all’esenzione temporanea dal vincolo idrogeologico per cambio di destinazione d’uso. Quest’ultimo provvedimento, infatti, assumeva a proprio ed unico presupposto la sussistenza dei due atti suindicati.
Resta da vagliare la domanda di risarcimento dei danni, riferiti essenzialmente alla tardiva, o addirittura alla non più consentita, realizzazione dell’impianto e al pregiudizio economico che tale circostanza determinerebbe per la ditta. Sennonché, come è noto, la pretesa risarcitoria presuppone che sia dimostrata la spettanza del bene della vita che si deduce meritevole di reintegrazione, non ricorrendo tale ipotesi nel caso in cui la soddisfazione di un interesse di tipo pretensivo sia subordinata all’esercizio di ulteriori funzioni amministrative non ancora compiutamente esplicatesi; nella fattispecie, pertanto, in assenza quanto meno dell’autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera, resta incerto se e quando l’impianto potrà essere messo in esercizio, il che rende inammissibile – allo stato – la domanda risarcitoria e ne rinvia la proponibilità ad un momento in cui, intervenuti tutti gli atti autorizzatori previsti dalla legge o non più rilasciabili gli stessi per ragioni addebitabili esclusivamente alla pubblica Amministrazione, si renda suscettibile di valutazione il pregiudizio legato all’illegittimo ritardo o all’illegittimo mancato conseguimento del bene della vita di cui si invoca la tutela risarcitoria.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti suindicati, con conseguente annullamento dell’atto prot. n. 6329 del 16 novembre 2011, del provvedimento prot. n. 6263 dell’11 novembre 2011 e della comunicazione SUAP prot. n. 80/11 del 23 novembre 2011, e con conseguente condanna dell’Amministrazione (ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), cod.proc.amm.) alla trasmissione alla Provincia di Modena della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla volturazione della d.i.a. e all’esame della domanda di autorizzazione allo svincolo idrogeologico.
La peculiarità delle questioni dedotte giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, così provvede:
- annulla l’atto prot. n. 6329 del 16 novembre 2011, il provvedimento prot. n. 6263 dell’11 novembre 2011 e la comunicazione SUAP prot. n. 80/11 del 23 novembre 2011;
- condanna l’Amministrazione alla trasmissione alla Provincia di Modena della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla volturazione della d.i.a. e all’esame della domanda di autorizzazione allo svincolo idrogeologico;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2013, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore







L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

domenica 3 febbraio 2013

CONVOCATO CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 5 Febbraio 2013 ore 21 è convocato il "Consiglio Direttivo" del Comitato Civico di San Dalmazio.



RASSEGNA STAMPA "Udienza TAR del 24-01-2013"

Gazzetta di Modena del 25-01-2013
Correzione: l'annullamento e l'archiviazione sono di Novembre 2011 (non di Novembre 2012)

Gazzetta di Modena del 29-01-2013
Correzione: La potenza termica dell'inceneritore è circa 8000 kW (non 8 kW come erroneamente riportato)

Correzione: Il ricorso RG n.96/2012 promosso da Minozzi/MBE non è contro il Comitato perché non è stato il Comitato ad emettere atti autorizzativi e/o revoche di atti autorizzativi.