venerdì 7 ottobre 2011

LETTERA ALLA "GAZZETTA DI MODENA"

PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA INVIATA DA GIORGIO MOLINARI ALLA "GAZZETTA DI MODENA", CHE IN UN ARTICOLO APPARSO OGGI VIENE AMPIAMENTE RIPRESA E COMMENTATA.


"Le dichiarazioni fatte dall’Assessore Sabina Fornari sulla Gazzetta di Modena del 2 ottobre meritano doverose precisazioni, affinchè il lettore possa cogliere la verità dei fatti e vedere anche l’altra faccia della medaglia.
L’assessore Fornari afferma che il Comune ha eseguito degli atti “per cercare di sospendere, da sempre, i lavori di costruzione” dell’inceneritore, criticando aspramente che ciononostante il 25 agosto u.s. un privato abbia voluto fare  ricorso al Tar per l’annullamento delle pratiche in parola.
Ma l’assessore Fornari non dice al lettore che gli atti da lei invocati sono stati tutti eseguiti dal Comune dopo la data del 25 agosto, ad eccezione dell’atto obbligatorio di sospensione dei lavori emesso il 4 agosto u.s. perché (solo allora) si è accorto che mancava lo svincolo idrogeologico  cogente ai fini della validità del permesso di costruire che, aimè,  era già stato rilasciato un anno prima in data 26.6.2010 e risultava pertanto illegittimo.
NON E’ VERO inoltre che il Tar ha “respinto il ricorso”, come peraltro NON E’ VERO quanto l’Assessore Sabina Fornari ha dichiarato nella sala consigliare la notte del 29 settembre stesso quando ha voluto annunciare a tutti i presenti (e c’erano diverse decine di cittadini  che avevano assistito alla seduta del  consiglio comunale) l’esito dell’Udienza, sottolineando e deducendo in modo del tutto infondato  che il Tar non aveva ravvisato il fumus boni iuris nel ricorso del privato, che tradotto significa che le motivazioni esposte dal privato non apparivano fondate.
In realtà, il  29 settembre u.s. il TAR  doveva decidere  unicamente sulla richiesta in via cautelare di sospendere i provvedimenti impugnati, fermo restando il giudizio nel merito della causa volta all’annullamento degli atti medesimi, tant’è che l’ Ordinanza del TAR recita testualmente: “ - rilevato che, a fronte della produzione in giudizio da  parte dell’amministrazione intimata di atti concernenti la sospensione dei lavori in oggetto, non sussiste il presupposto dell’attualità del danno lamentato e posto a fondamento della domanda cautelare, con conseguente carenza del necessario periculum in mora; - atteso che sussistono giusti motivi, anche a fronte della natura degli interessi coinvolti  e dell’epoca di adozione degli atti di sospensione, per compensare tra le parti le spese della presente fase- il Tar respinge la domanda cautelare proposta, compensa le spese della presente fase cautelare.”
La “sospensiva” non è dunque stata concessa non perché non sia stato ravvisato il fumus boni iuris, ma perché, essendo stati da ultimo sospesi i lavori da parte dell’amministrazione, veniva a mancare l’altro presupposto, necessario per la concessione della sospensiva, rappresentato dal periculum in mora , vale a dire è venuta a mancare l’attualità del  pericolo che la continuazione dei lavori potrebbe arrecare alle ragioni del ricorrente.
Pertanto la causa al Tar non è affatto chiusa, ma prosegue il suo iter ordinario volto ad una sentenza di merito.
Queste precisazioni non rappresentano certo “sottigliezze”,  e si vuol far notare che certe “inesattezze” a volte possono anche essere molto gravi, specialmente quando a dichiararle pubblicamente è un pubblico amministratore peraltro professionalmente competente ed avente la qualifica di avvocato.
Non occorre un genio per capire che l’amministrazione Comunale ha cercato di emettere quegli atti sospensivi proprio per evitare di subire lo smacco di una sospensiva da parte del TAR.
Riteniamo poi che nulla possa essere eccepito ad un cittadino che, considerato come si è svolta l’intera vicenda, ha ritenuto di dover tutelare i propri diritti attraverso le vie giudiziali previste dal nostro ordinamento…anche se l’assessore Fornari raccomanda di non intraprendere iniziative autonome ed ora  ritiene  addirittura  che “i ricorsi e le azioni legali non servano a nulla”.
Il ricorso invece è risultato assolutamente utilissimo poiché senza di esso il Comune non avrebbe mai sospeso i lavori, in tal modo riconoscendo che i propri atti erano illegittimi.
Questa è la realtà dei fatti e allora perché l’assessore Fornari continua ingiustamente ad attaccare il privato cittadino, che è la vittima e non la causa di questa vicenda?"

1 commento:

  1. I contenuti espressi in questa lettera sono INEQUIVOCABILI!
    Voglio solo lasciare un'osservazione per riflettere: leggere che un avvocato ritiene che "le azioni legali non servano a nulla" mi fa dedurre, tra le tante cose, che i giovani iscritti alle Facoltà di Giurisprudenza hanno scelto una strada che li rende disoccupati in partenza!!

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